1. Accesso ai documenti - Lavoro e previdenza sociale - Dichiarazioni di lavoratori in sede ispettiva - Inaccessibilità - Limite.

Non sussiste una recessività generalizzata della tutela della riservatezza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto alle esigenze di tutela degli interessi giuridicamente rilevanti delle Società che ne richiedono l’accesso, ma deve al contrario ritenersi in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni, tenendo presente che: a) i lavoratori devono essere posti in grado di collaborare con le Autorità amministrative e giudiziarie, di presentare esposti e denunce, senza temere possibili ritorsioni nell'ambiente di lavoro nel quale vivono quotidianamente; b) anche in assenza dell’accesso alle dichiarazioni de quibus, la tutela degli interessi giuridici vantati dalle società medesime risulta "comunque" pienamente garantita dall'ordinamento, soprattutto con riferimento alla cura ante causam degli stessi, fermo restando il caso che la documentazione a cui si richiede di accedere sia "strettamente indispensabile" al fine di curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti delle società datrici di lavoro, con la conseguenza che l'ostensione della medesima può essere negata qualora non ricorrano peculiari e comprovate situazioni, adeguatamente e specificamente motivate.

2. Accesso ai documenti - Lavoro e previdenza sociale - Dichiarazioni di lavoratori in sede ispettiva - Inaccessibilità - Estensione alle Società non datrici di lavoro.

Il principio secondo cui non sussiste una recessività generalizzata della tutela della riservatezza delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto alle esigenze di tutela degli interessi giuridicamente rilevanti delle società datrici di lavoro che richiedono l’accesso − ma deve al contrario ritenersi in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni − vige anche per le società non datrici di lavoro dei soggetti che hanno reso le citate dichiarazioni, ma fruitrici della "esternalizzazione" e quindi legate alle prime da un vincolo di coobbligazione solidale.

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