Giurisdizione e competenza - Accesso ai documenti - Diniego - Decisione della Commissione per l’accesso - Controversie - Competenza territoriale - Criterio di collegamento.

In tema di impugnative delle decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi il criterio per la determinazione della competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale va considerato con riferimento al provvedimento contro il quale è stato proposto ricorso alla Commissione, e non in relazione alla decisione di quest'ultima, che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono ulteriori fasi procedimentali; pertanto, posto che ciò che rileva è il provvedimento amministrativo a monte, il riferimento normativo applicabile è dato dall'art. 13 Cod. proc. amm. − ai sensi del quale il T.A.R. è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di Pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede −, a nulla rilevando la circostanza che nella fattispecie verrebbe in rilievo non già un profilo relativo al rapporto sostanziale dedotto (accesso rispetto ad un determinato atto emanato dall'Autorità locale) quanto, piuttosto, un vizio proprio del procedimento dinanzi alla Commissione per l’accesso che si è riverberato sull'atto conclusivo del procedimento stesso, in quanto non si rinviene nella disciplina processuale un aggancio argomentativo che consenta di radicare la competenza in funzione della tipologia di vizio lamentato.

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