Accesso a documenti di non provata esistenza

Inaccessibilità

Il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intenda provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati. (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463; id., sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961; id., sez. VI, 25 settembre 2002, n. 4883; id., sez. VI, 30 settembre 1998, n. 1346). Infatti, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 218). Tuttavia, proprio per evitare che una posizione così rigida impedisca, di fatto, al privato ogni tipo di accesso di fronte ad un'amministrazione neghittosa, se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti a cui chiede l'accesso e l'amministrazione non fornisce la prova a sostegno del proprio assunto dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l'accesso. Per tutti questi motivi, quindi, mere presunzioni logiche senza riscontri fattuali ed asserzioni categoriche anch'esse senza elementi di supporto rappresentano aspetti probatori che non sostanziano il minimo richiesto per accogliere la domanda di accesso.

Torna all'inizio del contenuto