Sufficiente indicazione dell’oggetto e dello scopo della istanza di accesso senza necessaria specificazione degli estremi identificativi

L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo e data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto richiesto ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda.

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