L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo e data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto richiesto ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda.