Esclusione dall’accesso agli atti ispettivi dell’INPS solo nei casi espressamente previsti dalla legge

L'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 D. L.vo N. 39 DEL 1997), casi che non ricorrono quando nei documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento di accertamento dell'INPS nei confronti del datore di lavoro, non sia ravvisabile alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.

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