Accesso ad atti relativi a procedura concorsuale

Inaccessibilità per il richiedente che non ha paretecipato al concorso stesso

Il richiedente, che non ha partecipato alla selezione concorsuale, non può accedere agli atti del concorso stesso, poichè la sua relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata soltanto alla presunzione di errore dell'Amministrazione nella indizione della stessa; l'accesso deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno dal procedimento e connaturato su presunte illegittimità non collegate ad una specifica iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione.

L'accesso agli atti è collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di conoscere determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera giuridica ed un interesse per procedere nella sede ritenuta più opportuna per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche. Non rientra nella fattispecie quella della completezza documentale per meglio operare in sede giustiziale: se un ricorso vi è stato, vuol dire che la fase della conoscenza della lesione si è già verificata e sono state intraprese le opportune azioni a tutela della medesima lesione; per cui sarà il giudice o l'Autorità amministrativa, qualora ne abbia l'esigenza a chiedere il deposito o la trasmissione di alcuni atti, anche a richiesta di parte.

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