Interesse all’accesso

Limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell'accesso - Illegittimità degli apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile

L'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, quest'ultimo, deve essere considerato in astratto, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.

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