Accesso agli atti di adozione del P.G.R. - Piano di Governo del territorio

Inapplicabilità delle norme generali sull'accesso previste dalla L. n. 241/90

Per i procedimenti riguardanti l'accesso agli atti di adozione dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del territorio', si applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso…… nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione". Ciò avviene non perché quei procedimento siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all'emanazione del piano è disciplinata da norme speciali che prevalgono pertanto su quelle generali, norme che si rinvengono, in particolare, nell'art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, il cui primo comma dispone che "il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge". Gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all'approvazione degli strumenti di piano, pertanto, sono accessibili agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell'avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione.

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