Prevalenza della riservatezza sull'esercizio del diritto di difesa - Inaccessibilità, a meno che non si dimostri l'interesse della parte richiedente all'accesso, l'attualità ed indispensabilità dell'esercizio di tale facoltà
Deve essere sottratta al diritto di accesso la
documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito
dell'attività di controllo loro affidata.(v. anche Consiglio Stato
, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842). Detta sottrazione si
giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico
all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della
sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al
diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione:
il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla
comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la
tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque
garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e
dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a
possedere.
Anche nelle più risalenti pronunce che ammettevano la praticabilità
piena (seppur nella forma della visione) dell'accesso alle
dichiarazioni dei lavoratori rese in occasione delle
verifiche ispettive è stato sottolineato che, a cagione della
delicatezza della problematica, potenzialmente foriera di conflitto
tra contrapposte posizioni attive costituzionalmente protette
(diritto di difesa; diritto della persona alla riservatezza;
esigenza specialpreventiva di difesa sociale), dovesse
penetrantemente indagarsi in ordine all'interesse della parte
richiedente l'accesso, all'attualità ed indispensabilità
dell'esercizio di tale facoltà: ovviamente, come avviene per
qualsiasi altro presupposto processuale, in ordine alla sussistenza
di tale elemento, è doveroso che il Giudice adìto si interroghi
anche ex officio.