Accesso a documenti relativi a indagine ispettiva conclusa

Prevalenza della riservatezza sull'esercizio del diritto di difesa - Inaccessibilità, a meno che non si dimostri l'interesse della parte richiedente all'accesso, l'attualità ed indispensabilità dell'esercizio di tale facoltà

Deve essere   sottratta al diritto di accesso la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata.(v. anche Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842). Detta sottrazione si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere.
Anche nelle più risalenti pronunce che ammettevano la praticabilità piena (seppur nella forma della visione) dell'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese  in occasione delle verifiche ispettive è stato sottolineato che, a cagione della delicatezza della problematica, potenzialmente foriera di conflitto tra contrapposte posizioni attive costituzionalmente protette (diritto  di difesa; diritto della persona alla riservatezza; esigenza specialpreventiva di difesa sociale), dovesse penetrantemente indagarsi in ordine all'interesse della parte richiedente l'accesso, all'attualità ed indispensabilità dell'esercizio di tale facoltà: ovviamente, come avviene  per qualsiasi altro presupposto processuale, in ordine alla sussistenza di tale elemento, è doveroso che il Giudice adìto si interroghi anche ex officio.

Torna all'inizio del contenuto