Illegittimità
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, l. n. 241/1990, non può essere posto in decisione prima del decorso del termine di trenta giorni dall'ultima notifica, pena la lesione del diritto di difesa delle parti evocate in giudizio (in termini, Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 869); la intervenuta violazione della disposizione richiamata inficia la pronuncia gravata, imponendone l'annullamento con rinvio al primo giudice.