Accesso a documenti relativi a indagine ispettiva non ancora conclusa

Prevalenza della riservatezza sull'esercizio del diritto di difesa - Inaccessibilità

In tema di diniego di accesso opposto dall'amministrazione sulla base di norme che precludono l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l'accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni, - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - , prevalgono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3798; 10 aprile 2003, n. 1923; 3 maggio 2002, n. 2366, 26 gennaio 1999, n. 59). Se l'indagine ai cui atti si chiede di accedere non è ancora conclusa, non essendo stato emesso alcun provvedimento lesivo, di conseguenza all'interesse alla riservatezza dei dipendenti che hanno reso le dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, non si contrappone una reale, e soprattutto, attuale esigenza di difesa. Le precauzioni individuate dal TAR (TAR ABRUZZO - PESCARA, sez. I, 25 febbraio 2009, n. 00112), relative alla cancellazione dei nominativi dei dipendenti interrogati, non appaiono idonee ad assicurare il rispetto del diritto di questi ultimi alla riservatezza, essendo normalmente agevole, per chi conosce la realtà dei fatti, ricavare il nominativo del dichiarante dal contenuto della dichiarazione.

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