1. Accesso ai documenti - Servizi pubblici - Atti dei gestori di servizi pubblici - Accessibilità.

L'attività amministrativa cui si correla il diritto di accesso concerne non solo l'attività di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, è collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul piano soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica; pertanto, anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione degli interessi della collettività e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo la L. 7 agosto 1990 n. 241 stabilito alcuna deroga in tal senso

2. Accesso ai documenti e atti S.I.A.E. - Esclusione.

La S.I.A.E. non ha l'obbligo di aderire alla richiesta di accesso alla documentazione relativa ai locali nei quali si svolgono spettacoli e serate di intrattenimento soggette al suo controllo, avanzata da una associazione di imprese operanti nel settore dell'intrattenimento danzante e dello spettacolo, sia perché l'attività di intermediazione da essa svolta mediante il rilascio del permesso spettacoli e le successive attività di percezione e ripartizione dei proventi non richiede nessuna previa verifica dell'osservanza di obblighi stabiliti a fini diversi e, nella specie, di pubblica sicurezza, e quindi la S.I.A.E. non è in possesso degli atti relativi, sia perché l'attività di collaborazione con il Ministero delle finanze - per la quale è effettivamente prevista la dichiarazione alla S.I.A.E. del possesso della licenza di pubblica sicurezza da parte degli utilizzatori del bene tutelato - in quanto attività connessa con i procedimenti tributari è sottratta all'accesso, ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241.

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