Diritto di accesso ai documenti e riservatezza dei terzi – prevalenza del l’accesso - Limiti

L'accesso ai documenti amministrativi, necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo, anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili", in relazione ai quali il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta dell'art. 60 D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, dà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della "stretta indispensabilità" prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un diritto o libertà fondamentale e inviolabile. (Nella specie, è stato considerato che il creditore di un lavoratore dipendente ha diritto di accedere al modello c/2 storico rilasciato dai Centri per l'impiego ove intende agire mediante pignoramento ai sensi dell'art. 545 Cod. proc. civ.).

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