Diritto di accesso ai documenti - Cartella clinica - Coniuge del richiedente - Richiesta per scioglimento vincolo matrimoniale – Ammissibilità - Azione giudiziaria concordataria - Equiparazione ad azione giudiziaria nazionale.

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità; pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso a una cartella clinica del coniuge, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello, su domanda delle parti o di una di esse (art. 8 L. 25 marzo 1985 n. 121); pertanto, esse, sebbene rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali, con la conseguenza che l'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declatoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso a una cartella clinica del coniuge all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio.

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