Accesso a documentazione inerenti collaboratori di giustizia - Esclusione totale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) D.M. 10 maggio 1994 n. 415, sono legittimamente sottratti all'accesso i documenti riguardanti i collaboratori di giustizia, senza distinzione fra diverse categorie di soggetti interessati a prenderne visione.

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