1. Istanza d’accesso ai documenti – Presentazione dal difensore – ammissibilità – Condizioni.

La domanda di accesso pur se deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse è presentabile anche da un suo legale ma in tale caso, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, deve essere accompagnata da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso; pertanto, in assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale l’istanza di accesso è irrituale, e non fa sorgere in capo all’Amministrazione, ed ai soggetti alla stessa equiparati, un obbligo di provvedere.

2. Istanza d’accesso ai documenti presentata dal difensore – Necessità di procura speciale - Effetti della mancanza

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, un avvocato che intenda presentare istanza formale di accesso ai documenti in luogo del soggetto interessato deve essere munito di apposita procura speciale; pertanto, in caso contrario, l'Amministrazione non potrà richiedere l'integrazione della documentazione, invitando il legale a presentare l'apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli soggetti interessati che al momento della presentazione dell'istanza non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria.

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