Accesso alle informazioni ambientali - Associazioni di protezione ambientale - Hanno diritto al pari dei cittadini.

Posto che il D. L.vo 24 febbraio 1997 n. 39, in attuazione dei principi della direttiva C.E.E. n. 90/93, ha stabilito all'art. 3 (poi trasfuso nell'art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195) che le Autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibile le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, il diritto di accesso alle informazioni possedute dall'Amministrazione in materia di ambiente, spetta non solo ai cittadini, ma anche alle Associazioni di protezione ambientale.

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