Controinteressati all’accesso ai documenti nelle procedure concorsuale e nelle prove d'esame - Tutela della riservatezza - Inopponibilità.

Sono controinteressati non tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano nominati o coinvolti nel documento oggetto dall'istanza d'accesso, ma solo coloro che, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. c) L. 7 agosto 1990 n. 241, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza in caso di accoglimento della richiesta estensiva; pertanto, nell'ambito di una procedura concorsuale, deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati, in quanto i concorrenti, nel partecipare a una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non assumono, ai sensi del citato art. 22, la veste di controinteressati in senso tecnico.

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