Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Tutela giurisdizionale - Ricorso ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Omessa notifica ai controinteressati - Conseguenze.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la fase procedimentale per l'accesso ai documenti amministrativi prevede che, nel caso di diniego, l'onere di integrazione del contraddittorio, mediante chiamata nel procedimento dei soggetti controinteressati, incomba sull'Amministrazione; pertanto, il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo previsto dall'art. 25 commi 5, 5 bis e 6 citata legge è inammissibile se non sia stato notificato ad almeno uno dei soggetti controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

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