Diritto di accesso ai documenti - Atti di soggetti privati utilizzati dalla P.A. – Accessibilità - condizioni.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d) L. 7 agosto 1990 n. 241, anche gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell'accesso e quindi sono suscettibili di ostensione se utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ovverosia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva (pubblicistica o privatistica), abbiano avuto una incidenza nelle determinazioni amministrative assunte.

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