Accesso ai documenti - Riservatezza terzi - Rapporto col diritto di difesa – mancata comunicazione ai controinteressati - Conseguenze.
Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto d'accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogniqualvolta esso serva per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. (In applicazione del detto principio è stato ritenuto prevalente l'interesse di un condominio all'accesso agli atti amministrativi al fine verificare la tipologia dei lavori oggetto di denuncia di inizio attività da parte di un condomino rispetto all'interesse alla riservatezza asserito dallo stesso condomino, trattandosi di dati in materia urbanistica che non rientrano nei c.d. dati sensibili né in quelli c.d. sensibilissimi). L'omessa comunicazione dell'istanza di accesso ai documenti al soggetto controinteressato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, implica un vizio procedimentale che non può portare all'annullamento del provvedimento che consente l’accesso se il suo contenuto, malgrado il vizio procedimentale, è quello sostanzialmente corretto, e ciò in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241.