1. Accesso ai documenti - Azione autonoma - Rapporto con azione in corso di giudizio.

In tema di diniego di accesso agli atti della Pubblica amministrazione, la scelta fra i due mezzi di tutela previsti rispettivamente dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 come azione autonoma e dall'art. 1 comma 1 L. 21 luglio 2000 n. 205 nell'ambito dell'ordinario processo in corso rientra nella valutazione discrezionale dell'interessato ed è sottoposta alla verifica della sussistenza dei requisiti all'uopo richiesti, non potendosi escludere, in particolare, stante la più ampia latitudine del rimedio generale ai sensi dell'art. 25 L. n. 241 cit. l'interesse ad azionare quest'ultimo pur con un contenzioso in essere.

2. Accesso ai documenti - Ricorso ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Giudizio pendente - Prova sulla connessione – Non necessaria.

Nel caso in cui venga azionato il generale rimedio di cui all'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 nei confronti del diniego di accesso agli atti della Pubblica amministrazione, la sussistenza del giudizio di merito cui l'azione suddetta si affianca non comporta la necessità che l'interessato dia la dimostrazione della pertinenza degli atti richiesti al giudizio stesso.

3. Accesso ai documenti - Ricorso ex art. 25 L. n. 241 del 1990 - Risarcimento danni - Inammissibilità.

È estranea allo speciale giudizio in materia di accesso ai documenti previsto dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 ogni questione relativa al risarcimento dei danni.

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