Diritto di accesso ai documenti - Legittimazione.

A norma dell'art. 2 D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, recante la disciplina applicativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, il relativo diritto è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso

Torna all'inizio del contenuto