Diniego di accesso ad atti amministrativi motivato con riferimento al fatto che parte delle documentazione conterrebbe dati sensibili concernente lo stato di salute di soggetti terzi

Accessibilità previo bilanciamento degli interessi

Con riferimento alla norma dell'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali - per il quale "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" - la giurisprudenza ha chiarito che il bilanciamento cui essa fa riferimento deve avvenire verificando non in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso è di rango almeno pari a quello alla riservatezza (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440

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