Istanza di accesso tendente a realizzare un’attività ispettiva nei confronti della P.A. e diretta alla mera cognizione di attività non tradotte in documenti

Inammissibilità

In tema di diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione, la giurisprudenza ha da tempo messo a fuoco come non sia dato rinvenire una posizione direttamente tutelata e coperta dalla speciale azione ex art. 25 legge n. 241 del 1990, nell'ipotesi un cui l'interesse del richiedente sia diretto alla mera cognizione di attività non tradotte in documenti (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2005 n. 4929; C.G.A., 21 novembre 2007, n. 1077). Ancorché, dunque, sia stato precisato che l'interesse all'accesso é suscettibile di tutela anche nell'ipotesi in cui il richiedente prospetti il proprio interesse (concreto e qualificato) alla regolarità del procedimento amministrativo (C.G.A., 5 dicembre 2007, n. 1087), la tutela specifica accordata dall'ordinamento non può trovare fondamento nella mera esigenza ispettiva, in assenza di alcun documento che testimoni l'esistenza di una qualche attività dell'Amministrazione. Lo speciale strumento di tutela giurisdizionale, accordato dall'ordinamento per rendere concreta la tutela dell'interesse all'accesso (cui si rivolgano gli artt. 22 e segg. della L. n. 21/1990), esperibile sia in caso di diniego esplicito sia nel caso in cui l'istanza di accesso sia rimasta inevasa, non può essere, surrettiziamente, utilizzato, in funzione ispettiva del comportamento tenuto dall'Amministrazione, in seguito alla istanza sostanziale, ove non vi sia alcun atto o documento dal quale emerga che all'impulso di parte abbia fatto seguito, in concreto, l'avvio del procedimento con l'apertura dell'istruttoria.

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