Astrattezze dell’interesse sotteso al documento al quale si chiede di accedere

La legge 7-8-1990, n. 241, nel fornire definizioni e princìpi in materia di accesso, ha qualificato il «diritto di accesso» (formula enfatica che definisce in realtà una situazione di interesse legittimo in senso tecnico: Cons. St., Ad. Plen. n. 16/1999) come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, mentre per «interessati» ha inteso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ( art. 22, comma 1, lett. a) e b).

Al contempo, la stessa legge n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al “diritto” di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, come sostituito dalla legge n. 69/2009 cit.).

La natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento con la legge n. 241 del 1900 caratterizza marcatamente la strumentalità dell'azione correlata e concentra l'attenzione del legislatore, e quindi dell'interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all'azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell'interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati. Di qui discende (oltre la già rilevata natura provvedimentale degli atti con cui la P. A. contesta o contrasta il diritto d' accesso ) la natura astratta o acausale del diritto d' accesso, il quale può essere fatto valere senza che l'amministrazione (o il controinteressato) possa sindacare, nel merito, la fondatezza della pretesa o dell'interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e strumentalmente collegato.

La valutazione della fondatezza delle situazioni correlate al diritto d’accesso è estranea al procedimento di cui alla legge n. 241 del 1990 e si colloca su un piano successivo ed eventuale di ulteriore e diversa tutela giurisdizionale.

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