1. Enti locali - Comune - Consigliere comunale - Accesso ai documenti - Portata.

I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

2. Enti locali - Comune - Consigliere comunale - Accesso ai documenti - Ambito applicativo.

Il diritto di accesso dei privati disciplinato dagli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 è nettamente diverso da quello di cui sono titolari i consiglieri comunali, essendo quest'ultimi dalla legge esonerati: a) dall'onere della richiesta scritta; b) dalla prova della titolarità di un interesse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; c) dall'onere della motivazione della propria richiesta; d) dal limite del controllo, purché non sia emulativo e paralizzante, dell'attività dell'Ente, finalità che, invece, sostanzia proprio un saliente profilo del mandato elettivo; peraltro, il diritto di accesso dei Consiglieri comunali trova una limitazione nella necessaria formalità, minima, dell'esatta indicazione dei documenti richiesti, dei quali, ancorché non sia necessaria la menzione dei precisi estremi, occorre peraltro fornire almeno gli elementi identificativi.

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