Rapporto tra diritto di accesso e diritto di informazione

Va confermata la piena legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione datrice di lavoro.

L’esercizio del diritto di accesso costituisce, rispetto ai diritti di informazione riconosciuti per legge al sindacato, uno strumento del tutto autonomo, ma è per converso legittimato dallo stesso tipo di interesse e dalla stessa ratio che sostiene le norme sul diritto di informazione. Occorre, quindi, un interesse specifico e proprio del sindacato, del tutto distinto da quello che i singoli associati potrebbero far valere. Tale interesse deve essere, inoltre, concreto e attuale, in grado di determinare corrispondenti iniziative del sindacato a tutela degli interessi collettivi che gli sono propri e che si riferiscono all’intera categoria rappresentata.

Non basta, tuttavia, avere un interesse valido e giuridicamente rilevante se la richiesta configura una forma di controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione, in quanto questo limite all’accesso è posto esplicitamente dall’articolo 24, comma 3, a prescindere dall’esistenza di un interesse ancorché qualificato

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