Ammissibile in presenza di un interesse differenziato e specifico riferibile al contribuente

Per poter essere posto a base del diritto di accesso di un’associazione di promozione sociale, quale è il Codacons, l’interesse dei contribuenti deve essere inteso in modo specifico e differenziato, con riguardo ad una determinata situazione o categoria concretamente dedotta e non può limitarsi a evocare il generico interesse di tutti i contribuenti, che costituiscono una platea vasta e indifferenziata e, almeno in potenza, tendono ad identificarsi con tutti i cittadini dello Stato soggetti alla potestà tributaria.

Se così non fosse – fermi restando l’emersione e la progressiva affermazione del ruolo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell’ordinamento e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione – il diritto di accesso finirebbe per dare vita a una sorta di azione popolare, trasformandosi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della P.A. Ciò non è consentito, perché ne sarebbe allora violato l’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “ non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” ( cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7; successivamente  Id., Sez. III, 4 maggio 2012, n. 2559).

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