Legittimazione all’esercizio del diritto da parte di chiunque, ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 – Ammissibilità di un’istanza di accesso formulata in termini generici

Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l’accesso all’informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse, anche qualora la documentazione non sia indicata con gli estremi di data e protocollo (elementi che non sono nella disponibilità del richiedente), e di documentazione che plausibilmente deve esistere ed essere detenuta dai destinatari della richiesta di accesso.

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