Categoria comprendente anche i soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse

La veste societaria assunta da Poste Italiane s.p.a. non è di per sé sufficiente a escluderla dalla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, il cui art. 22, co. 1, lett. e), l. n. 241/1990, prevede che non rientrano nel novero delle P.A. assoggettate alla disciplina sull’accesso, i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.


Ai fini dell’accesso, in base agli artt. 22 e 23, l. n. 241/1990, l’attività amministrativa ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma altresì quella di diritto privato compiuta dai soggetti gestori di pubblici servizi i quali, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica.


I dipendenti di Poste Italiane s.p.a., anche se cessati dal rapporto di lavoro, hanno diritto ad accedere a taluni atti inerenti all’organizzazione interna della società (tra cui gli atti del procedimento privatistico per la selezione di dirigenti ovvero i fogli firma delle presenze giornaliere), a nulla rilevando che l’attività della stessa si svolga, in parte, in regime di concorrenza.

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