Accessibilità per la tutela di interessi giuridici dell'istante

La riconduzione dei documenti in talune delle categorie elencate all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, agli effetti dell’inibitoria di accesso, non preclude in assoluto la conoscenza degli atti da parte dei soggetti a ciò interessati.

L'art. 24 dalla legge n. 241 del 1990 opera, invero, un prudente bilanciamento fra i due contrapposti interessi inerenti alla riservatezza ed alle esigenze di difesa, stabilendo che ove l'accesso sia necessario per “curare e difendere di propri interessi giuridici” - tale ultima evenienza che ricorre nella fattispecie di cui è controversia – assume carattere prevalente sulla tutela della riservatezza.

In tale ipotesi la soglia di tutela si sposta sulle modalità con le quali deve avvenire l’accesso - secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990 – consentendo l’accesso nei soli limiti della visione ed esame del documento, con esclusione dell’estrazione di copia e duplicazione; ciò a salvaguardia di ogni potenziale divulgazione del documento oltre il limite della conoscenza da parte del soggetto direttamente interessato.

La classifica di “riservato” apposta sugli atti di cui è domandato l’accesso non preclude con carattere assoluto la cognizione degli stessi, a fronte delle necessità di difesa degli interessi giuridici del richiedente.

Con richiamo al combinato disposto di cui all’art. 3 lett. nn) e 16 del D.P.C.M 24 febbraio 2006, n. 46, ove sussista la necessità di conoscere, l’accesso alle informazioni con detta classifica è consentita indipendentemente dal possesso del n.o.s. rilasciato dall’Autorità nazionale di sicurezza, a differenza degli atti e delle informazioni con classifica di riservatissimo, segreto e segretissimo, per le quali, oltre all’esistenza dell’effettiva necessità di conoscere è richiesto il nulla osta abilitativo per la classifica corrispondente.

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