Necessaria sussistenza di un interesse differenziato in capo all’istante

La particolare natura del giudizio sull’accesso, che nell’opinione divenuta prevalente ha ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo vero e proprio, non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente e non può quindi risolversi in un’azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull’attività e sull’operato dell’amministrazione (v. Cons. St. Ad. Plen. 7/2012 sub 5, che richiama anche numerosi precedenti conformi).

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