Accesso agli atti di procedura selettiva per la scelta dei mandatari della SIAE - Applicabilità della disciplina dell’accesso di cui alla legge n. 240 del 1990

Premesso che in materia di accesso alla documentazione amministrativa, nella nozione di <pubblica amministrazione> la legge - art. 22, comma1, lett. e) della legge n. 240 del 1990 - ricomprende anche i soggetti di diritto privato, sia pur limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, non appare convincente il rilievo censorio secondo cui la documentazione relativa alla selezione per aspiranti mandatari SIAE sarebbe sottratta all’accesso, per essere l’attività di selezione dei mandatari attività di diritto privato, priva di qualsivoglia pubblico interesse.

Ritiene, al contrario, il Collegio che l’attività di sportello che i mandatari svolgono per la clientela e l’utenza SIAE nonché, soprattutto, l’attività di vigilanza e controllo nel settore dello spettacolo e nell’intrattenimento in genere non sia priva di profili di pubblico interesse, che giustificano l’applicazione della disciplina normativa dell’accesso anche alle procedure selettive dei mandatari.

La circostanza che dette procedure, sul piano strutturale, non siano assimilabili ai concorsi pubblici o alle altre procedure comparative di diritto pubblico e che sia sempre richiesta la ricorrenza dell’intuitu personae ai fini della stipula del contratto di mandato, dopo la verifica dell’idoneità dei soggetti ad assumere la veste di mandatari, non è elemento che depone, a parer del Collegio, nel senso della sottrazione delle procedure selettive di che trattasi alla disciplina dell’accesso; la cui applicazione, va ricordato, nella sfera d’azione dei pubblici poteri (nella lata accezione fatta propria, come si è detto, dal legislatore in questa materia), rappresenta la regola e non l’eccezione, stante il nesso evidente che sussiste tra accesso agli atti (formati o comunque detenuti dalle amministrazioni e dai soggetti equiparati) e la salvaguardia delle esigenze di trasparenza nell’azione amministrativa.

Pertanto, anche in relazione al radicarsi della posizione di aspettativa giuridica propria di chi abbia superato la prova idoneativa funzionale ad assumere la veste di mandatario, appare meritevole di tutela la richiesta ostensiva del partecipante alla selezione che voglia verificare il corretto esercizio dell’attività valutativa dei candidati compiuta dal soggetto che ha indetto la selezione.

Peraltro, nel caso in esame non sussistono neppure particolari esigenze di tutela della riservatezza che potrebbero giustificare una limitazione nell’esercizio del diritto d’accesso atteso che, trattandosi di acquisire atti di una procedura selettiva, va condiviso l’orientamento giurisprudenziale che considera attenuato il diritto alla riservatezza sui dati personali di chi, partecipando alla selezione, ne ha con ciò solo implicitamente accettato l’ostensibilità ai terzi per esigenze connesse alla verifica della regolarità e, in definitiva, alla trasparenza della procedura selettiva.

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