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Il consigliere comunale o provinciale ha diritto ad avere dall'Ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato senza incontrare per gli atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi, alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto egli è vincolato all'osservanza del segreto in virtù dell'art. 43 comma 2 T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

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