1. Accesso ai documenti - Disciplina normativa - Norme applicabili - Rapporto tra D.L.vo n. 33 del 2013 e artt. 22 e segg. L. n. 241 del 1990. 

Le nuove disposizioni, dettate dal D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, come successivamente modificata ed integrata, tenendo presente che col citato D.L.vo n. 33 del 2013 si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche amministrazioni, al fine di attuare "il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche", quale integrazione del diritto "ad una buona amministrazione", nonché per la "realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

2. Accesso ai documenti - Principi generali - Bilanciamento interessi contrapposti - In caso di richieste pretestuose o defaticanti - Esigenze di buon andamento della P.A. - Rilevanza

Le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione − nei termini di cui all'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 − con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, inerenti non solo alla riservatezza di altri soggetti coinvolti, ma anche alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione, che appare da salvaguardare in presenza di richieste pretestuose e defatiganti, ovvero introduttive di forme atipiche di controllo.

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