1. Controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione in sede di accesso - Esclusione

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 24 della L. n. 241/1990, al comma 3, opportunamente esclude dall’accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, lo strumento dell'accesso, postulando a norma dell’art. 22, comma 1, lett.b) “un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso”, non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi - vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'amministrazione - ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle.

Deve, quindi, escludersi che la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, in quanto volta a tutelare l'interesse alla conoscenza di determinati atti, possa consentire un controllo generico e generalizzato sull'attività dell'Amministrazione, finalizzato ad una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa, dal momento che, correlativamente all'esercizio del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell'Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze tali da produrre un appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa di cui all'art. 97 della Costituzione.

2. Richiesta di accesso dell'organizzazione sindacale con formulazione eccessivamente generalizzata - Inammissibilità

Deve ritenersi inammissibile la richiesta di accesso alla documentazione in possesso della Pubblica amministrazione formulata da un’organizzazione sindacale, caratterizzata da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione inerente un'attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti, genericamente riferiti ad un ambito di interesse, atteso che l'eventuale soddisfazione di simile richiesta importerebbe un'opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri imposti all'Amministrazione dalla normativa di cui al capo V della legge n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo di attività dell'Amministrazione (ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287; Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116; 11 maggio 2007 n. 2314; 28 settembre 2010, n. 7183; Sez. IV, 15 settembre 2010 n. 6899; 5 ottobre 2001 n. 5291; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 2260).

Né, del resto, la pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi può valere a costituire un potere di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un gestore del servizio o dell'esercente una pubblica potestà.

È evidente perciò che grava sin dall'inizio in capo all'associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l'istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche.

Difatti, l'esatta rappresentazione dell'interesse all'accesso costituisce un'indefettibile ed originaria condizione per l'ammissibilità della domanda ostensiva, che è onere di chi presenta l'istanza dedurre e suffragare, e non è dato al giudice di poter riqualificare una domanda non correttamente rappresentata per ciò che attiene una tale essenziale qualità.

Torna all'inizio del contenuto