1. Accesso ai documenti - Diniego - Termine per ricorrere - Inosservanza - Reiterazione dell'istanza - Possibilità - Condizione.

Il termine per impugnare le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 Cod. proc. amm., come già prima dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza; pertanto, la mancata contestazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, salvo che il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all’accesso ovvero l'Amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione.

2. Accesso ai documenti - Messaggio di posta elettronica - Email ricevuta dal presidente di un Ente pubblico - Accessibilità - Fattispecie.

E' illegittimo il rifiuto di accesso opposto da un Ente pubblico (Istituto nazionale di astrofisica) in relazione al contenuto di una e-mail che un soggetto ha indirizzato al presidente dell'Ente al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dall'interessato, tenendo conto che nella specie il contenuto dell’e-mail non poteva ritenersi corrispondenza privata in quanto il presidente aveva provveduto a rendere edotti gli uffici dell’Amministrazione dell’esistenza di tale informativa, dovendosi quindi assegnare valenza di documento al predetto messaggio di posta elettronica.

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