Accesso ai documenti - Diniego - Impugnazione - Notificazione all'Amministrazione statale - Presso Avvocatura - Necessità in ogni caso.

Nei ricorsi in materia di accesso ai documenti, il fatto che il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di difensore e che l'Amministrazione possa essere rappresentata da un proprio dipendente con la qualifica di dirigente, non vale a superare la necessità che la notificazione del ricorso ad Autorità statale debba avvenire presso la competente Avvocatura, a pena di inammissibilità - sempre che la nullità della notifica non sia sanata dalla costituzione in giudizio della P.A. - tenendo presente che in materia non sussiste un legame necessario tra la “difesa personale e diretta”, quale eccezione all’obbligo della difesa tecnica delle parti nel processo amministrativo, e la “notificazione personale e diretta”, all’organo emanante, del ricorso introduttivo.

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