Accesso ai documenti - Servizi pubblici - Disciplina ex artt. 22 a 25 L. n. 241 del 1990 - Limiti applicativi - Dubbio in giurisprudenza - Rimessione all'Ad. plen. - Fattispecie

Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione relativa al dubbio se la disciplina sostanziale e processuale dell’accesso agli atti amministrativi – come istituita dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 22-25 nel testo originario) e quindi messa a punto da successivi interventi di modifica della stessa legge, nonché dalle apposite disposizioni processuali, quali l’art. 2 L. 21 luglio 2005 n. 295 che ha introdotto l’art. 21-bis L. L. 6 dicembre 1971 n. 1034, e infine l’art. 116 Cod. proc. amm. – sia applicabile anche ai rapporti nei quali il rapporto fra il privato che chiede l’accesso, e il privato che è destinatario di tale richiesta, non presenti alcun profilo di specialità derivante dalla qualità di gestore di un servizio pubblico occasionalmente rivestita dal secondo, tenendo presente che la questione si pone con riferimento a tutti i rapporti giuridici privatistici diversi da quelli nei quali il soggetto che chiede l’accesso agli atti si presenti e si qualifichi come “utente” (in atto ovvero anche in potenza) o, comunque, come portatore di un interesse (anche diffuso) al servizio pubblico in quanto tale. (Nella specie, si trattava della richiesta di un portalettere ad accedere ad alcuni documenti attinenti al rapporto di lavoro).

La Sezione precisa che la questione si è posta primariamente con riferimento al rapporto di lavoro subordinato nell’àmbito dell’impresa, ma si potrebbe porre anche con riferimento ad altre ipotesi, come ad esempio nel caso che il soggetto che si dichiara interessato all’accesso sia - rispetto al gestore del servizio pubblico - un prestatore d’opera professionale, oppure un appaltatore di lavori, o un fornitore di beni o servizi, o parte di una controversia in materia di diritti reali ovvero di obbligazioni risarcitorie, e simili.

Torna all'inizio del contenuto