Accesso ai documenti - Atti accessibili - Studio geologico - Accessibilità - Condizione - Fattispecie.

La natura di opera dell’ingegno di uno studio geologico di cui si chiede l’ostensione non rappresenta una causa di esclusione dall’accesso - posto che la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell’autore ovvero del titolare dell’opera intellettuale, mentre la normativa sull’accesso è funzionale a garantire altri interessi -, con la conseguenza che ne va consentita la visione e l’estrazione di copia, tenendo presente che né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la riproduzione sic et simpliciter, ma solo la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico, fermo restando che delle informazioni ottenute va fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente in maniera funzionale all’interesse fatto valere con l’istanza de qua (che nella specie è rappresentato dalla tutela della proprietà oggetto di fenomeni di impaludamento), in quanto ciò costituisce non solo la funzione per cui è consentito l’accesso stesso, ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi.

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