Accesso ai documenti - Atti giudiziari - Esclusione - Limite.

Gli atti di un processo civile non rientrano, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, tra quelli ostensibili, a meno che il loro contenuto non sia assunto a presupposto, in via esecutiva, di un successivo atto amministrativo, tenendo presente che l'esigenza di conoscere atti per difendersi in un processo, che si vorrebbe iniziare o già in corso, può legittimare all’accesso, salvo trattasi di atti che per legge ne siano esclusi come può accadere per le indagini correlate al processo penale, purché la richiesta abbia un carattere eminentemente strumentale rispetto all'oggetto di tale giudizio, con la precisazione che però, se gli atti oggetto dell’accesso sono al tempo stesso oggetto di tutela ampiamente contemplata nell'ambito dello stesso procedimento giurisdizionale civile (in questo caso, in corso) poiché è in quest'ultimo che sono stati formati, è evidente che l'interesse curato dalla disciplina dell’accesso viene garantito in quest'ultima sede in quanto processo di parti, a nulla potendo rilevare che in una fase di esso, in concreto, vi sia stato un diniego.

Torna all'inizio del contenuto