1. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Oggetto - Individuazione.

L'azione prevista dall'art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241 introduce un giudizio di accertamento del diritto di accesso che deve inerire ad atti formati o, comunque, detenuti dall'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

2. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Finalità - Individuazione.

Il giudizio in materia di accesso ai documenti, anche se si atteggia come impugnatorio, in quanto riferito all'atto di diniego o al silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza o ancora all’atto di differimento, è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, e indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego stesso.

3. Accesso ai documenti - Legittimazione - Lesione ed interesse attuale - Non occorrono.

La nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo, e consente la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

4. Accesso ai documenti - Finalità - Controllo popolare sul funzionamento della P.A. - Esclusione.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro lato la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile; pertanto, l’accesso de quo non è uno strumento di controllo ispettivo, utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato dell'Amministrazione.

5. Accesso ai documenti - Finalità - Formazione nuovi atti - Esclusione.

Il rimedio dell’accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 non può essere utilizzato per indurre o costringere l'Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione

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