1. Accesso ai documenti - Principi generali - Rapporto con azione di accertamento obbligo del terzo in sede di esecuzione - Natura alternativa - Esclusione - Fattispecie.

Nell’attuale ordinamento non esiste la regola che impone al creditore di coltivare alternativamente l’azione di accertamento dell’obbligo del terzo - nel contesto dell’azione esecutiva ordinaria sperimentata dinanzi al giudice ordinario - rispetto alla domanda giudiziale di accertamento del diritto di accesso agli atti detenuti dal terzo pignorato, posto che: a) le due azioni sono configurate, a legislazione invariata, alla stregua di rimedi cumulativamente percorribili; b) la legge tutela il diritto del creditore di avere accesso a documenti concernenti le ragioni di credito vantate presso terzi dal proprio debitore non soltanto nell’ambito della procedura esecutiva azionata in precedenza, e ciò è tanto più vero quando, come nel caso di specie, il terzo esecutato - che nel giudizio di ostensione risulta destinatario della actio ad exhibendum - non abbia reso la dichiarazione di essere debitore nell’ambito del relativo giudizio di accertamento proposto innanzi al giudice dell’esecuzione ordinaria lasciando, così, impregiudicata la questione concernente l’effettiva sussistenza di una posizione di credito vantata dal controinteressato all’accesso.

2. Accesso ai documenti - Atti accessibili - Documenti relativi a crediti vantati dal proprio debitore nei riguardi di terzi - Inerzia della P.A. - Illegittimità.

E' illegittimo il contegno inerte della Pubblica amministrazione la quale non abbia dato alcun riscontro alla domanda di accesso inoltrata dal creditore per acquisire ogni utile elemento atto a tutelare le proprie ragioni di credito anche attraverso la conoscenza dei crediti vantati dal proprio debitore nei riguardi di terzi soggetti. (Nella specie, si trattava di documenti amministrativi inerenti a crediti di un avvocato maturati a titolo di spese legali nei confronti dell'I.N.P.S., e la richiesta di accesso era stata formulata dal creditore del professionista, che aveva proceduto al pignoramento presso terzi nell'ambito del giudizio di esecuzione).

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