1. Diritto di accesso ai documenti - Prevalenza sull'esigenza di riservatezza terzi - Condizione e modalità.

Fatti salvi i casi di opposizione del segreto di stato, il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto nel caso in cui sia necessario per l'utilizzo difensivo, diritto che il Costituente ha inteso garantire con una nutrita serie di garanzie processuali, con l'avvertenza che la definizione di una posizione di equilibrio tra gli interessi coinvolti è riservata al giudice adito, al quale compete stabilire, in contraddittorio con le parti e nel rispetto dei vincoli normativi, le cautele da osservarsi nel consentire l’accesso difensivo, in modo da non vanificare l’istanza di tutela richiesta dal ricorrente. (Nella specie, si trattava di documentazione amministrativa “classificata”, prodotta o detenuta dal Ministero dell’interno per ragioni inerenti alle proprie funzioni istituzionali).

2. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Atti classificati - Ordine di esibizione da parte del giudice - Scriminante per il funzionario inadempiente - Inconfigurabilità.

In mancanza di eccezione relativa al segreto di Stato, il responsabile dell’unità organizzativa che non ottempera all’ordine di esibizione documentale di atti classificati - sia in sede giurisdizionale sia in sede di ricorso straordinario - non beneficia di una generale causa di giustificazione per tale ipotesi specifica, spettando al giudice penale valutare l’esistenza di tutti gli elementi del reato e, in particolare, dell’elemento psicologico di esso, dovendosi altresì considerare che, per quanto riguarda in particolare il giudizio amministrativo, comportamenti resistenti non giustificati dell’Amministrazione rileverebbero ai fini della valutazione delle prove ai sensi dell’art. 64 Cod. proc. amm.

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