1. Diniego di accesso ai documenti - Termine per ricorrere - Inosservanza - Reiterazione dell'istanza - Possibilità - Limiti.

Il termine per impugnare le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 Cod. proc. amm., come già prima dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza; pertanto, la mancata contestazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, salvo che il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all’accesso ovvero l'Amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione.

2. Accesso ai documenti nelle gare di appalto - Rapporto con esigenze di riservatezza -

Nelle gare d’appalto l’accesso c.d. defensionale non può prevalere “ex se” sulla tutela del segreto tecnico o commerciale (cosa che può comunque avvenire nei casi in cui allo stesso non corrisponda una “motivata e comprovata dichiarazione”), nelle ipotesi in cui: a) esso inerisce ad interessi diversi, quali il diritto di azione in sede civile nei confronti di soggetti privati per risarcimento danno da concorrenza sleale o per illecito extracontrattuale ovvero anche per sollecitare meramente l’intervento del giudice penale (essendo ciò escluso dal riferimento normativo ai casi relativi “alla procedura di affidamento del contratto”); b) ovvero per sollecitare poteri di autotutela dell’amministrazione (essendo ciò escluso dal riferimento alla “difesa in giudizio”), tenendo inoltre presente che: a) la tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere a sua volta opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta; 2) compete all’Amministrazione aggiudicataria, in sede di valutazione dell’istanza di accesso eventualmente pervenuta, valutare, sulla base della dichiarazione in precedenza resa dalla offerente poi risultata aggiudicataria, se l’inerenza del documento al segreto tecnico o commerciale si fondi su una “motivata e comprovata dichiarazione”.

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