Accesso al documento di valutazione rischi - Accessibilità - Limiti - Solo tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza -

E' legittimo il diniego di accedere al documento di valutazione dei rischi redatto dall’ufficio di appartenenza del richiedente, posto che ciò è consentito unicamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tramite il quale - ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. n) D.L.vo 9 aprile 2008. n. 81 - l'interessato può anche verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, tenendo presente che tale limitazione si giustifica nell’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni.

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