1. Accesso ai documenti in materia di riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione - Soggetti passivi - Autorità ecclesiastiche che non siano qualificabili Enti centrali della Chiesa cattolica - Sono comprese - Fattispecie.

In materia di riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione, le Autorità ecclesiastiche che non siano qualificabili Enti centrali della Chiesa cattolica sono sussumibili nella sfera soggettiva passiva del diritto di accesso prevista dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto facenti parte del sistema nazionale dell'istruzione collaborando con il Ministero dell’Istruzione nella selezione del personale docente e dunque svolgenti, in parte qua, un servizio pubblico.

2. Accesso ai documenti - Diniego - Termine per ricorrere - Inosservanza - Reiterazione dell'istanza - Condizione

ll termine per impugnare le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 Cod. proc. amm., come già prima dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza; pertanto, la mancata contestazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, salvo che il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso  ovvero l'Amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione.

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