1. Accesso a- cartella esattoriale - Accessibilità - Natura strumentale.

Con riferimento alle cartella esattoriali, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 si pone come strumentale rispetto alla tutela dei diritti del contribuente, in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico, ritenute più rispondenti ed opportune, soprattutto nei casi in cui l'interessato assume di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, ai fini della proposizione del ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.

2. Accesso ad atti del procedimento tributario - Divieto - Limite temporale.

L'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 16 comma 1 L. 11 febbraio 2005 n. 15, nella parte in cui prevede l'esclusione ex lege dall’accesso agli atti anche "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano", va interpretato nel senso che l'inaccessibilità è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario e viene meno una volta adottato il provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.

3. Accesso a cartella esattoriale - Accessibilità - Documento non più disponibile - Effetti.

In tema di accesso ai documenti e nell’ipotesi in cui la Soc. Equitalia assuma che l’originale della cartella di pagamento sia stato notificato a mezzo posta raccomandata (e senza stendersi relata di notifica) al privato e che pertanto non si rinvenga (più) nella disponibilità del concessionario della riscossione (né possa rinvenirsi nella disponibilità di alcuna altra Amministrazione, cui in caso contrario andrebbe “girata” la richiesta di accesso) il concessionario attesta ciò in un apposito atto, provvedendo a consegnare all’istante la documentazione di cui comunque dispone, e rilasciando copia conforme all’originale della detta cartella di pagamento.

4. Accesso a cartella esattoriale - Accessibilità - Criterio temporale.

In tema di accesso ai documenti la Soc. Equitalia è tenuta a conservare e consentire la visione delle cartelle esattoriali anche oltre il periodo quinquennale se il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato.

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