Diritto di accesso ai documenti e riservatezza dei terzi - Criterio di prevalenza - Deroga pattizia - Esclusione.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, con l'avvertenza che la prevalenza dell’accesso difensivo non può essere in via generale oggetto di “stravolgimento” o di deroga sulla base di una mera pattuizione contrattuale, trattandosi in parte qua di normativa avente natura imperativa in quanto afferente alla tutela giuridica.

La Sezione ha precisato che " l'obbligo di riservatezza contrattuale non viene meno in capo alla stessa società ricorrente successivamente all’ostensione degli atti richiesti e che, in ipotesi di violazione, può anche costituire certamente illecito civile ove ultronea rispetto all’esercizio del diritto alla tutela giuridica".

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